Regolamento

Regolamento di Firenze University Press

(Decreto n. 1624, Anno 2020, Prot. n. 0243070)

Articolo 1 – Finalità

1. La «Firenze University Press» (FUP), Editrice e Centro di servizi editoriali dell’Ateneo di Firenze, costituita in Centro di Servizio ai sensi dell’art. 36 dello Statuto, di seguito denominata “Centro”, è deputata a fornire servizi alle strutture scientifiche e didattiche dell’Ateneo, con la pubblicazione in lingua italiana e/o lingua straniera di riviste scientifiche, di monografie attraverso collane dirette da Comitati scientifici internazionali, oltreché servizi di comunicazione specifica, finalizzati a promuovere e diffondere, sia a livello nazionale che internazionale, la ricerca, l’innovazione didattica, la comunicazione interna, il rapporto col territorio e l’immagine dell’Ateneo. Le pubblicazioni e la comunicazione avvengono in formato cartaceo e digitale, sia in “accesso controllato” (commerciale), che in accesso aperto” in armonia e collaborazione con le politiche dell’Ateneo.

Tutte le pubblicazioni scientifiche sono valutate e selezionate dal Consiglio editoriale del Centro attraverso un sistema di peer review.

2. Il Centro, collaborando con il Sistema Bibliotecario di Ateneo, promuove politiche di conservazione digitale delle pubblicazioni nonché di catalogazione e diffusione, anche ai fini didattici, di tutte le pubblicazioni digitali.

3. Il Centro svolge e favorisce attività di formazione e di tirocinio negli ambiti di propria competenza.

4. Fatti salvi i prioritari interessi della comunità scientifica e dell’utenza universitaria, il Centro può fornire servizi a Enti pubblici e a soggetti privati in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari.

Art. 2 – Afferenza del Centro

1. Con provvedimento del Direttore Generale si definisce l’afferenza del Centro ad una delle Unità Organizzative di Ateneo che provvede alla gestione amministrativa-contabile del Centro. Il medesimo provvedimento del Direttore Generale individua la sua sede.

2. I rapporti tra la U.O di afferenza e il Centro vengono disciplinati, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, da un apposito protocollo. L’accordo potrà prevedere una o più deleghe di competenze gestionali da parte degli organi della UO di afferenza agli Organi del Centro e/o al Direttore Tecnico del Centro.

Articolo 3 – Organi

Sono organi del Centro:

1. il Presidente;

2. il Consiglio direttivo;

3. il Consiglio editoriale;

4. Il Direttore Tecnico.

Articolo 4 – Presidente

1. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio direttivo, di cui fa parte, e cura l’esecuzione delle relative delibere;

b) promuove le attività istituzionali, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio direttivo e ne informa annualmente il Rettore;

c) esercita i poteri e le funzioni amministrativo-gestionali che sono ad esso demandati in forza del protocollo di cui all’art. 2 comma 2;

d) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurarne il buon andamento;

e) presenta al Consiglio direttivo la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell’Ateneo e dei servizi effettuati in conto terzi;

f) presenta al Consiglio direttivo, sentito il Consiglio editoriale, i piani editoriali e il programma delle attività di pubblicazione annuali, pluriennali e ordinari;

g) dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo o del Consiglio editoriale nell’ambito dei poteri ad essi delegati e disciplinati dall’accordo di cui all’art. 2 comma 2;

h) riferisce alla struttura di afferenza sull’andamento complessivo della gestione amministrativa del Centro;

i) adotta atti di competenza del Consiglio direttivo che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio direttivo per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;

j) è consegnatario dei beni mobili del Centro;

m) assume le funzioni di Dirigente e responsabile dell’attività da svolgersi ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della normativa vigente in materia ed è responsabile dei servizi ai fini della protezione dei dati Personali ai sensi del GDPR;

k) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo d’intesa di cui all’art. 2 comma 2.

2. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore fra i professori di ruolo e i ricercatori dell’Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica, su proposta motivata del Rettore approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Ai fini della nomina è necessario che il docente assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

4. Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio direttivo del Centro un Vice Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Articolo 5 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo promuove lo sviluppo e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività del Centro; esprime la volontà del Centro; esercita ogni atto espressione di autonomia amministrativa e gestionale, anche con rilevanza esterna, nell’ambito dei poteri che gli sono delegati dalla Struttura a cui afferisce e nei limiti stabiliti dall’accordo di cui all’art. 2 comma 2. In particolare:

a) definisce gli obiettivi, le strategie, le priorità e le conseguenti politiche d’investimento e di attività, anche sulla base delle indicazioni del Consiglio editoriale;

b) prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro;

c) delibera la proposta di regolamento interno del Centro;

d) provvede alla pianificazione strategica ed economica delle attività e dei servizi, verifica i risultati conseguiti e la qualità della produzione e dei servizi erogati;

e) approva la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell’Ateneo e dei servizi effettuati in conto terzi nell’ambito dei poteri che gli sono delegati dalla Struttura a cui afferisce e nei limiti stabiliti dall’accordo di cui all’art. 2 comma 2;

f) approva la struttura del catalogo e le proposte editoriali avanzate dal Consiglio editoriale e i relativi contratti di edizione;

g) delibera sui modelli di contratto di edizione secondo la normativa ed i regolamenti vigenti in materia di copyright e di “accesso aperto”;

h) propone, agli Organi di governo, sentito il Consiglio editoriale, l’acquisizione della proprietà di testate di periodici ai sensi del Regolamento delle Riviste scientifiche di Ateneo.

2. Il Consiglio direttivo nomina il Consiglio editoriale sulla base di criteri di competenza scientifico-editoriale e di rappresentanza delle aree di ricerca e di finalità didattiche dei dipartimenti e delle scuole dell’Ateneo.

3. Il Consiglio direttivo è composto:

a) dal Presidente del Centro, che lo presiede;

b) da almeno cinque membri appartenenti alle diverse aree di ricerca dell’Ateneo con specifica competenza in materia editoriale e organizzativo-gestionale, nominati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo su proposta del Rettore, tra i professori e i ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze;

c) da un rappresentante delle politiche dell’“accesso aperto” indicato dal Rettore;

d) dal rappresentate d’Ateneo per la “Terza missione” indicato dal Rettore;

e) dal rappresentante del Sistema Bibliotecario di Ateneo indicato dal Rettore;

f) dal Direttore tecnico;

g) dal Responsabile amministrativo della Struttura di afferenza;

h) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Centro.

4. I membri sono nominati con decreto del Rettore. I membri eletti o indicati del Consiglio direttivo restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Ai fini della nomina è necessario che i membri eletti o indicati del Consiglio assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

5. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno e in tempo utile per gli adempimenti discendenti dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Ulteriori convocazioni possono essere effettuate su iniziativa del Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei membri, con l’indicazione dei punti da mettere all’ordine del giorno.

6. La partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo non può costituire oggetto di delega.

7. Al Consiglio direttivo del Centro si applicano le norme per il funzionamento degli organi previsti dall’articolo 48 dello Statuto, nonché le norme in tema di diritto all’informazione di cui all’articolo 6 dello Statuto. I verbali delle adunanze del Consiglio direttivo e i relativi atti istruttori sono pubblici.

Articolo 6 – Consiglio editoriale

1. Le pubblicazioni ed i piani annuali, pluriennali e ordinari delle attività di pubblicazione e di diffusione sono proposti al Consiglio direttivo dal Consiglio editoriale. Il Consiglio editoriale contribuisce all’individuazione degli obiettivi e delle strategie editoriali complessive del Centro, nonché al reperimento degli autori e delle collaborazioni scientifiche.

2. In particolare il Consiglio editoriale:

a. formula le proposte delle pubblicazioni ordinarie secondo la programmazione annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

b. stabilisce le attività di referaggio e consulenza scientifica che ritenga opportune ai fini delle pubblicazioni;

c. formula proposte in merito ai criteri delle collane e alla struttura del catalogo;

d. approva la composizione dei Comitati scientifici e i responsabili scientifici delle collane e delle riviste.

3. Il Consiglio editoriale è composto:

a. da un numero di membri, scelti tra i professori e i ricercatori dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del presente regolamento, nominati dal Consiglio direttivo, in numero non inferiore a dieci; possono far parte del Consiglio editoriale anche studiosi esterni all’Ateneo in misura non superiore al 20% dei componenti;

b. da due studenti eletti da e fra i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico;

c. dal Direttore tecnico, senza diritto di voto, con funzioni di supporto e di verbalizzazione.

4. Alle riunioni del Consiglio editoriale partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Centro.

5. Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Centro, il Consiglio editoriale elegge un Presidente, scelto tra i suoi membri che siano professori e ricercatori dell’Ateneo, che presiede e convoca le riunioni del Consiglio editoriale, comunica al Consiglio direttivo le delibere assunte dal consiglio editoriale e rimane in carica quattro anni.

6. I membri del Consiglio editoriale durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

7. Il Presidente del Consiglio editoriale può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio editoriale, senza diritto di voto, i proponenti e studiosi di nuove attività e progetti.

8. Il Consiglio editoriale può articolarsi in comitati scientifici e disciplinari cui possono essere invitati ricercatori, esperti e consulenti.

Articolo 7 – Direttore tecnico

1. Il Direttore tecnico:

a. fa parte del Consiglio direttivo;

b. è responsabile del funzionamento tecnico del Centro e sovrintende ai relativi servizi tecnici;

c. coordina le attività della struttura operativa esercitando i poteri ad esso delegati nei limiti dell’accordo di cui all’art. 2 comma 2;

d. coordina le attività del personale tecnico in servizio presso il Centro nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio direttivo;

e. promuove l’aggiornamento del personale in servizio presso il Centro;

f. propone l’aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo;

g. coadiuva il Presidente in tutte le attività di competenza di quest’ultimo;

i. stende il verbale delle riunioni del Consiglio direttivo e del Consiglio editoriale.

2. Il Direttore tecnico è nominato dal Direttore Generale dell’Ateneo, su proposta del Consiglio Direttivo, è scelto fra il personale di ruolo dell’Università appartenente all’area tecnica, secondo le norme vigenti al momento dell’assegnazione dell’incarico; deve essere in possesso dei requisiti ed esperienza professionali congrui con le specifiche finalità del Centro.

3. Resta in carica per quattro anni e può essere confermato.

4. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio editoriale.

Articolo 8 – Gestione amministrativo contabile

1. Le entrate del Centro sono costituite dai proventi delle attività editoriali e di quelle svolte in proprio, nonché dai trasferimenti deliberati dalla struttura di afferenza.

2. La gestione amministrativo contabile del Centro rimane sotto la responsabilità della Unità amministrativa di afferenza, ad eccezione dei poteri delegati dall’accordo di cui all’art. 2 comma 2 del presente regolamento, per i quali esercita la funzione di controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, secondo quanto previsto dalle norme e dal Regolamento per l’amministrazione, finanza e contabilità dell’Università, nelle forme e nei modi previsti dallo stesso accordo.

3. I componenti degli organi del Centro, e quelli del Comitato editoriale, non hanno diritto ad alcun compenso.

Articolo 9 – Rinvio ed entrata in vigore.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio e al Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull’Albo di Ateneo.

Firenze, 30.12.2020

IL RETTORE

f.to (Prof. Luigi Dei